venerdì 16 settembre 2011

Accordo 28 giugno 2011 Documento de La CGIL che vogliamo

L'Area programmatica La CGIL che Vogliamo esprime un giudizio negativo sull'accordo interconfederale tra Confindustria CGIL CISL UIL del 28 giugno 2011 per le seguenti ragioni:

-Tutto l'impianto di validazione degli accordi nazionali e aziendali non prevede l'espressione del voto dei lavoratori. Ed è la prima volta che i la CGIL accetta che possa essere negata la libera espressione della volontà dei lavoratori.

-La validazione a maggioranza semplice delle organizzazioni esclude l' agibilità dell'organizzazione dissenziente,avalla la pratica degli accordi separati,rischia di determinare una balcanizzazione delle relazioni sindacali,condizionano la stessa libertà di iscrizione al sindacato.

-Si afferma la coesistenza di rappresentanze sindacali elette da tutti i lavoratori(RSU) e rappresentanze sindacali designate dalle organizzazioni(RSA), di fatto abbandonando l'obiettivo della generalizzazione delle RSU, come previsto nella legge del P.I e nell'accordo interconfederale del 23 luglio 1993.

-Nella fase transitoria le contrattazioni aziendali possono derogare dalle norme del contratto nazionale, prefigurando nei fatti la modifica del contratto nazionale come fonte del diritto su materie fondamentali quali la prestazione lavorativa, gli orari, l'organizzazione del lavoro. In sintesi, questo accordo conferma e rafforza quanto contenuto nell'accordo separato del 2009.Inoltre,per la prima volta l'accordo afferma che i contenuti della contrattazione aziendale possano essere definiti per legge.

-Si prevedono inaccettabili tregue sindacali vincolanti e dunque sanzionabili anche nel caso di accordi separati. Un'organizzazione non firmataria di accordo non può chiedere il voto dei lavoratori e non può nemmeno chiamarli allo sciopero, pena sanzioni.

-L'allegato accordo endosindacale non solo non è risolutivo delle questioni aperte sulla democrazia e partecipazione dei lavoratori ma non ha nessuna validità davanti alle controparti, come dimostra l'accordo del commercio che non ha impedito due contratti separati

-La gestione della trattativa che ha condotto a questo accordo non ha previsto nessun coinvolgimento delle strutture pure direttamente interessate, aprendo un'ulteriore ferita nel tasso di democrazia della vita interna dell'Organizzazione.

L'accordo, contravvenendo a se stesso, non sarà sottoposto al voto dei lavoratori.

La CGIL che Vogliamo rivendica la necessità di una consultazione degli iscritti CGIL con regole chiare e trasparenti , in una campagna di assemblee nelle quali siano esplicitate le differenti posizioni.

Alcune considerazioni a cura del Coordinamento RSU

Sulla premessa
La premessa all'accordo rende subito evidente come la necessità dello stesso stia sopratutto nello stabilire regole pattizie tra le organizzazioni per ridurre il rischio di conflitto tra le stesse.
Certo nella premessa è citata l'importanza della contrattazione in generale ma l'unica cosa chiara che si dice è come questa sia considerata subordinarla (ancor più esplicitamente dell'accordo 1993) agli obiettivi di produttività e competitività dell'impresa.
In generale, perchè solo in generale parla la premessa, è evidente che la preoccupazione principale sia quella di tutelare che nulla turbi l'impegno comune, assunto unitariamente, di favorire l'impresa ad adattarsi alle attuali condizioni del mercato e della concorrenza.
Occupazione, retribuzioni ecc non sono valutati in quando questioni che devono dare risposte ai bisogni che il mondo del lavoro esprime, ma sono esplicitamente subordinati all'obbiettivo generale.
A questa premessa viene fatto dipendere l'impegno tra le parti in materia di contrattazione
Contratto nazionale e contratto aziendale
Ovviamente viene ribadita la validità della contrattazione nazionale ma si capisce subito che questa non è la questione centrale dell'accordo.
Nel punto 2 dell'accordo le parti ribadiscono infatti come il CCNL mantenga la funzione di garantire certezza di trattamenti economici e normativi comuni ma la cosa appare subito residuale rispetto all'interesse di dare maggiore peso alla contrattazione decentrata.
Infatti, il vero interesse dell'accordo, punto 7, è quello di affermare e sancire che i contratti collettivi possono definire "anche (e non solo) in via temporanea e sperimentale intese modificative delle regolamentazioni contenute nei CCNL nei limiti e con le procedure previste dagli stessi".
In coerenza a ciò, il punto 3 dell'accordo confederale demanda alla prossima contrattazione di categoria l'individuazione delle voci del contratto nazionale a cui la contrattazione decentrata può derogare.
Ma quali siano queste voci già lo si decide in realtà con questo accordo confederale. Sempre nel punto 7 l'accordo indica infatti come, in anticipo sui prossimi contratti nazionali di categoria, agli accordi aziendali che già ora è possibile fare, sia possibile derogare dal CCNL su materie quali,la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro. Una apertura ancora più pesante di quanto già prevedeva l'accordo separato del 2009 che la Cgil non aveva riconosciuto.
In definitiva, il CCNL viene si ancora previsto nella sua funzione generale di stabilire un riferimento unitario originario, ma da punto certo di tutela ed esigibilità di diritti uguali a tutti i lavoratori in materia di prestazione e condizioni di lavoro, viene praticamente trasformato in un riferimento debole, sottoposto cioè ad essere adattato e trasformato alle singole esigenze di impresa, di settore e territorio.
In questo modo, si apre uno scenario dove potranno esserci tante e diverse normative sulla prestazione, sugli orari di lavoro, sulla condizione lavorativa, quante sono le aziende esistenti.
Qualsiasi sindacalista pratico di contrattazione dovrebbe capire come in questo sia di fatto segnato il percorso per un indebolimento progressivo del CCNL a scapito di patuizioni locali e aziendali.
Basterebbe aver studiato un poco la storia del movimento dei lavoratori in Italia, per ricordarsi di come le lotte degli anni 50-60 furono lotte per conquistare il contratto nazionale contro una ideologia padronale che imponeva una frantumazione sindacale a livello aziendale-individuale che di fatto viveva su una subordinazione del lavoro all'interesse di impresa che impediva qualsiasi emancipazione generale, senza la quale non sarebbero state possibili le conquiste degli anni 60-70 in materia di salario, di condizioni di lavoro, di diritti, di stato sociale.
I sindacalisti che hanno firmato questo accordo, di fatto si sono assunti una grave responsabilità avendo aperto la strada ad una nuova progressiva subordinazione del lavoro, quale era quella da cui ci si era faticosamente emancipati.
La coscienza in se' del movimento generale dei lavoratori viene così degradata in coscienza per se' del singolo lavoratore, costretto sempre più a adattarsi alle strategie concorrenziali dell'impresa in cui lavora, verso le altre imprese, verso gli altri lavoratori.
Una condizione da cui la centralità e la rigidità del CCNL li aveva emancipati favorendo la solidarietà generale e l'unità tra i lavoratori e lo sviluppo del movimento sindacale generale.
La rappresentatività sindacale
E' comunque evidente che la necessità (e la fretta) di questo accordo nasceva dall'interesse delle organizzazioni confederali di patuire un sistema di regole che da un lato ne governasse la concorrenzialità, e dall'altro ricostruisse un accreditamento verso le controparti padronali.
Incapaci di reggere i compiti di un sindacato partecipativo e rivendicativo (nel quale d'altronde non si riconoscono più da tempo), le deboli burocrazie sindacali subiscono quindi il loro assorbimento nella deriva neocorporativa del sistema di relazioni, convinte di poter così conquistare una autorevolezza che non sanno più riconoscere e vedere nel loro ruolo rappresentativo dei lavoratori.
Una adesione al modello neocorporativo già di fatto realizzatasi sostanzialmente con la contrattazione di questi anni (sopratutto in alcune categorie, come i chimici) e che ora si è andati a confermare anche sul piano formale con questo accordo e con i prossimi accordi aziendali e nazionali che di questo accordo saranno figli.
La resistenza della Fiom a questa deriva ha sicuramente accelerato l'interesse delle deboli burocrazie confederali (sopratutto della cgil) a stabilire per accordo (con Confindustria) un sistema di regole sulla rappresentatività che rafforzasse il peso della burocrazia sindacale nel garantire l'esigibilità e la validità degli impegni che questa si assume sui tavoli della nuova concertazione neo-corporativa.
Così diventa centrale il rapporto tra le organizzazioni e le loro burocrazie rispetto alla partecipazione diretta dei lavoratori. Una questione che va risolta, sia per regolare la concorrenza tra le tre confederazioni sindacali, sia per dare alla controparte Confindustriale garanzie di affidabilità ed esigibilità degli accordi che queste firmano. Il punto di vista dei lavoratori non è considerato, se non in modo residuale.
Il punto 1 dell'accordo proprio di questo tratta.
La rappresentatività sindacale sulle piattaforme e sugli accordi non è più misurata sul consenso ottenuto dai lavoratori, ma lo è a priori, ed indipendentemente dai lavoratori, attraverso una certificazione burocratica delle organizzazioni sulla base di un mix tra deleghe certificate dall'INPS e voti nelle elezioni delle RSU.
In questo modo si misura il peso delle organizzazioni, e solo a questo peso ed al loro confronto è demandata la risoluzione di eventuali controversie in materia di accordi.
Per essere soggetto contrattuale riconosciuto e partecipare quindi ai tavoli negoziali è poi decisa una soglia di accesso del 5%. Una soglia di ingresso al riconoscimento di soggetto contrattuale che mira a garantire una condizione di monopolio della rappresentatività alle grandi organizzazioni. Certo questo funge da ostacolo alla proliferazione di sindacati gialli, ma è evidente che oggi come oggi, questa norma è chiaramente orientata a limitare la presenza e la visibilità del sindacalismo di base.
Con questo accordo, l'organizzazione in quanto tale assume così un riconoscimento di rappresentatività sulla base della sua sola forza organizzativa e burocratica, una rappresentatività che prescinde dal reale consenso tra tutti si lavoratori (e non solo tra gli iscritti), verso i quali le organizzazioni possono ora considerarsi autonome e libere.
Gli effetti di quanto è stato patuito tra le burocrazie sindacali confederali e quella Confindustriale sono evidenti successivamente, quando l'accordo affronta il problema della .........
Validazione degli accordi
L'accordo confederale deve infatti risolvere uno dei problemi messi sul tavolo da Confindustria che chiede alle organizzazioni di regolare le loro eventuali controversie per garantire a Confindustria l'esigibilità degli accordi firmati.
Ovviamente l'interesse è sopratutto sulla contrattazione decentrata, in particolare sulla possibilità di questa di derogare dal contratto nazionale.
Si pensa subito a Pomigliano ed a Mirafiori, alla resistenza della Fiom ed alle polemiche che da questi accordi (separati) sono sorti e che ne compromettono l'esigibilità stante le attuali normative contrattuali e di legge.
L'obiettivo di Confindustria è quello di non avere ostacoli alla affermazione del nuovo sistema di deroghe contrattuali a cui l'interesse di Capitale demanda i suoi obiettivi di aumento della produttività di impresa e della sua redditività.
Occorre poter modificare l'organizzazione del lavoro, gli orari, l'intensità di lavoro secondo gli interessi che ogni singola azienda ha, occorre eliminare ogni rigidità alle flessibilità che questi nuovi regimi comportano, occorre comprimere diritti, quali la malattia, i permessi, il diritto di sciopero, per rendere più fluida la gestione dell'impresa, ma occorre sopratutto che dove queste deroghe al CCNL siano realizzate queste siano anche immediatamente esigibili.
Coerenti con la scelta di dare più peso alle organizzazioni firmatarie che non al diritto dei lavoratori (tutti) di partecipare e di decidere democraticamente, l'accordo decide quindi:
1 - Che gli accordi aziendali sono validi se sottoscritti dal 50% più uno delle RSU. L'accordo confederale non dice altro a proposito.
Dove esistono le RSU (per altro elette su liste di candidati scelti ed indicati dalle organizzazioni, a cui si somma un 33% nominato direttamente dalle organizzazioni) l'accordo non cita nemmeno la possibilità dei lavoratori di essere chiamati ad esprimere il loro consenso o meno all'accordo. Una volta che la RSU a maggioranza firma un accordo quello diventa automaticamente esigibile dalla controparte.
2- Dove non esistono le RSU, ma le RSA (previste dall'art. 19 della legge 300 del 1979) il voto dei lavoratori è invece previsto ma solo nel caso che a chiederlo sia una organizzazione sindacale o il 30% dei lavoratori.
Il ruolo dei lavoratori nella discussione e nella decisione sulle piattaforme e sugli accordi è quindi previsto solo come fatto residuale, possibile solo dove esistono le RSA e solo se una delle organizzazioni certificate a livello nazionale lo chiede.
E' proprio qui il punto ...... Perchè mai il diritto dei lavoratori a votare sugli accordi che decidono del loro salario e delle loro condizioni di lavoro deve essere una gradita concessione di una organizzazione (se questa ne ha interesse) e non un loro diritto a prescindere. E se nessuna organizzazione chiede le assemblee che succede? Succede infatti che i lavoratori non potranno decidere su nulla ma solo subire ciò che altri hanno deciso per loro.
Con questo accordo si è quindi puntato solo a stabilire un patto di non belligeranza tra le organizzazioni a scapito di una secca perdita di diritti dei lavoratori alla partecipazione ed al voto vincolante sugli accordi e sulle piattaforme
In questo modo la burocrazia sindacale è liberata dall'onere di rendere conto ai lavoratori di ciò che fa e che firma.
La burocrazia della Cgil tende a ridimensionare questa lettura critica dell'accordo in materia di validazione degli accordi ricordando come, a latere dell'accordo, con Cisl e Uil si sia firmata una intesa che impegna i tre sindacati a sottoporre sempre al voto dei lavoratori, sia le piattaforme che gli accordi.
Non si capisce però perchè questa intesa non sia parte dell'accordo, o per lo meno, perchè l'accordo non citi rimandi a questa intesa.
Ma a smentire l'efficacia di questa intesa tra i sindacati, non è solo il fatto che (come qualsiasi sindacalista sa) le modalità di validazione degli accordi firmati su un accordo ufficiale valgono di più di una intesa che ha più il carattere di un reciproco quanto generico affidamento.
A smentire tutto ciò è proprio la stessa Camusso che, richiamando quell'intesa dice di aver chiesto a Cisl e Uil di sottoporre l'accordo confederale al voto dei lavoratori, ovviamente ottenendo da Cisl e Uil una risposta fatta di gelidi silenzi se non addirittura negativa.
La stessa Camusso, che vanta la sua propensione ad una ampia democrazia partecipativa, deve ancora spiegare come mai è andata a trattare sulla base di una proposta discussa nelle segrete stanze della segreteria Cgil e mai portata al confronto con i lavoratori, o almeno degli iscritti.
Cioè ..... la democratica Camusso .... per cono di chi è andata a trattare ed a firmare questo accordo ?
Diritto di sciopero
L'accordo confederale qui è sintetico ma preciso. "Gli accordi, approvati alle condizioni di cui sopra, hanno effetto vincolante per le organizzazioni firmatarie".
Qui si rasenta l'anticostituzionalità perchè, come risaputo, la Costituzione prevede che l'azione sindacale è libera e così pure il diritto di sciopero. Per questo l'accodo confederale è molto attento a sottolineare come "l'effetto vincolante non vale per i singoli lavoratori"
Un ragionamento che è una perla. Si dice praticamente che i singoli lavoratori possono scioperare in presenza di un accordo non condiviso da loro, non discusso e non votato da loro, ma non si aspettino che i loro sindacati li sostengano, perchè avendo firmato l'accordo hanno una responsabilità a cui non possono sottrarsi (ne sono cioè vincolati) anche se i lavoratori non lo condividono.
E' qui chiara più che mai la profonda scissione che questo accordo produce tra sindacati confederali e lavoratori. Le dinamiche dell'uno sono separate, distinte da quelle dell'altro
Nel suo insieme l'accordo confederale dimostra tutto l'arretramento della Cgil rispetto alla sua esperienza precedente ed ai suoi caratteri di sindacato generale e confederale.
Dal lato della contrattazione la Cgil si è imbrigliata ormai dentro una linea esplicitamente aziendalista e localista.
Incapace di un progetto generale si limita a fare ciò che succede, accettando di confrontarsi e di adattarsi al piccolo cabotaggio quotidiano della concorrenza capitalistica che, sopratutto in questo momento di crisi, punta tutto su un recupero di produttività basata sulla riduzione dei costi, sull'aumento dell'intensità di lavoro e sulla sua flessibilità e disponibilità del lavoro ad adattarsi agli obiettivi della singola impresa.
Le imprese, in concorrenza tra loro, coinvolgono così in questa lotta anche le rispettive classi lavoratrici, chiamate ad adattarsi agli obiettivi di maggiore produttività della loro impresa di appartenenza, in concorrenza con le altre imprese e con gli altri lavoratori.
I lavoratori verranno chiamati così ad identificare se stessi ed i loro interessi in quelli dell'impresa, la quale chiederà a loro di lavorare di più ed a meno costo dei lavoratori delle imprese concorrenti.
A questo porta l'apertura sulle deroghe al CCNL , a questo si poteva rispondere difendendo rigidamente il contratto nazionale come elemento unificante del mondo del lavoro e come strumento per la sua resistenza all'offensiva di capitale.
Dal lato dei rapporti col mondo del lavoro (che un sindacato generale e confederale dovrebbe unire, rappresentare, emancipare) la Cgil ha deciso di salvaguardare se stessa come organizzazione. Debole nella sua strategia, la burocrazia sindacale tutela se stessa fuggendo dai compiti di rappresentatività del mondo del lavoro e dei suoi bisogni, proponendosi alle controparti come organizzazione affidabile, comprensiva delle esigenze dell'impresa, capace di orientare e governare in questo senso anche il comportamento dei lavoratori.
In pratica afferma che la dove la Cgil è d'accordo lo saranno sicuramente anche i lavoratori
La Cgil ha definitivamente abbandonato ogni residuale soppravvivenza della sua esperienza precedente di sindacato partecipativo e rivendicativo aderendo formalmente al nuovo sistema neo-corporativo di relazioni sindacali già accettato a suo tempo da Cisl e Uil.
Questo è nella sostanza l'accordo confederale firmato lo scorso 28 giugno.
2 luglio 2011 COORDINAMENTO RSU

Proposte della Confederazione Unitaria di Base (Cub) sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro

Roma 6 ottobre 2010                                    Commissione lavoro, previdenza sociale
Presidente Pasquale Giuliano

Proposte della Confederazione Unitaria di Base (Cub) sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull’efficacia dei contratti collettivi di lavoro ( audizione di mercoledì 6 ottobre 2010 )

Capo I

Costituzione delle rappresentanze sindacali elettive nei luoghi di lavoro

Art. 1. (Rappresentanza sindacale elettiva).
        1. In tutte le unità di lavoro o amministrative, comprese quelle della pubblica amministrazione, individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, i lavoratori hanno diritto di eleggere una rappresentanza sindacale elettiva. L'elezione avviene sulla base dei seguenti princìpi:
            a) elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori:
            b) voto segreto su liste e con sistema proporzionale;
            c) periodicità delle elezioni biennale, a pena di decadenza in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 2. (Numero dei componenti della rappresentanza sindacale elettiva).
        1. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi la rappresentanza sindacale elettiva è così composta:
            a) nelle unità produttive e amministrative fino a cinquanta addetti: quattro componenti;
            b) nelle unità produttive e amministrative da cinquantuno a duecento addetti: sei componenti;
            c) nelle unità produttive e amministrative da duecentouno a 3 mila addetti: da sei componenti ogni trecento dipendenti o frazione di trecento;
            d) nelle unità produttive e amministrative con più di 3 mila addetti, al numero di componenti di cui alla lettera c) si aggiungono sei componenti ogni quattrocento addetti o frazione di quattrocento per il numero di addetti superiore a 3 mila.
        2. Ai fini del calcolo dei dipendenti, si tiene conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, e con contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata minore, individuate dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni.





Art. 3. (Rappresentanze sindacali elettive nelle unità fino a quindici dipendenti).
Nelle unità che occupino fino a quindici dipendenti sono costituite rappresentanze sindacali elettive interaziendali con modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4. (Costituzione delle rappresentanze sindacali elettive).
        1. Il diritto di promuovere la costituzione e il rinnovo delle rappresentanze sindacali elettive compete singolarmente o in modo congiunto a tutti i soggetti legittimati alla presentazione delle liste elettorali.
        2. Possono presentare proprie liste le associazioni sindacali, i comitati o altre formazioni associative di lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa cui aderiscano, mediante firme poste in calce alla lista, non meno del 3 per cento degli occupati nell'unità produttiva o amministrativa; per l'unità produttiva e amministrativa con aventi diritto al voto superiori a 2 mila unità, il requisito è stabilito in sessanta firme.
        3. I quadri possono presentare proprie liste che abbiano l'adesione di almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria.
        4. Ogni formazione sindacale o gruppo di lavoratori che si proponga di partecipare alle elezioni deve comunicare, con le modalità previste, la lista dei propri candidati, nonché i nomi dei membri del comitato elettorale e degli scrutatori da essa prescelti.
        5. I candidati, i membri del comitato elettorale e gli scrutatori devono essere dipendenti occupati nell'unità di lavoro; i membri del comitato elettorale e gli scrutatori non possono essere candidati.
        6. I candidati di ogni lista non possono essere superiori al doppio del numero dei componenti le rappresentanze sindacali elettive.

Art. 5. (Disciplina elettorale).
        1. I soggetti che hanno assunto l'iniziativa formano con i rappresentanti delle liste presentate una commissione elettorale che garantisce il regolare andamento delle varie fasi ed infine proclama eletta la rappresentanza che ha ottenuto il maggior numero di voti, sempre che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. Nel caso che i votanti siano inferiori al 50 per cento più uno degli aventi diritto, il mandato dei componenti la rappresentanza sindacale elettiva è ridotto a dodici mesi.
        2. Sovrintende al regolare svolgimento delle elezioni la direzione provinciale del lavoro competente per territorio, che certifica i risultati elettorali e li comunica, entro trenta giorni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, i quali pubblicano i risultati stessi in un apposito bollettino entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché al termine del mese di gennaio di ciascun anno successivo.
        3. Dell'indizione delle elezioni è data tempestiva notizia al datore di lavoro perché metta a disposizione tutto quanto occorre per lo svolgimento. Le imprese o le unità amministrative di cui all'articolo 1 sono tenute ad adottare misure tecniche ed organizzative che consentano il regolare svolgimento delle elezioni e la segretezza del voto e a fornire al comitato elettorale l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto. L'indizione delle elezioni avviene mediante comunicazione da affiggere negli spazi di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o, in difetto, in altro luogo accessibile a tutti i lavoratori. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 non è possibile presentare liste. La data delle elezioni viene fissata dal comitato elettorale tra i trenta e i quarantacinque giorni successivi al termine per la presentazione delle liste, con comunicazione da affiggere negli spazi di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o, in difetto, in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
        4. I soggetti di cui all'articolo 4 sono legittimati ad avvalersi della procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro all'indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché alla proclamazione degli eletti.


        5. Su richiesta del 20 per cento dei lavoratori aventi diritto al voto la rappresentanza sindacale elettiva o i soggetti di cui all'articolo 4 sono tenuti ad indire una consultazione referendaria sulla proposta di suo rinnovo anticipato. Ove partecipi al voto la maggioranza degli aventi diritto e la proposta sia approvata dalla maggioranza dei votanti si possono indire nuove elezioni.


Art. 6. (Modalità delle elezioni).
        1. Hanno diritto a partecipare all'elezione delle rappresentanze sindacali elettive tutti i dipendenti occupati nell'unità di lavoro ai sensi del comma 2 dell'articolo 2. Gli eletti vengono proclamati dal comitato elettorale immediatamente dopo la ricezione, da parte del presidente del seggio, del verbale relativo allo scrutinio.
        2. Alle operazioni di scrutinio possono assistere le lavoratrici e i lavoratori occupati nell'unità di lavoro.
        3. I verbali degli scrutini, nei quindici giorni successivi, devono essere inviati alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio che pubblica, al termine del mese di gennaio di ogni anno, percentuali e voti riportati da ciascuna formazione sindacale o gruppo di lavoratori rispetto al totale dei voti espressi per ogni categoria o comparto definiti contrattualmente.
Art. 7. (Diritti delle rappresentanze sindacali elettive e dei loro componenti).
  1. Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, alle rappresentanze sindacali elettive e ai loro componenti competono:
  a) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
  b) il diritto di promuovere referendum, ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
  c) il diritto di affissione di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché l'accesso al sistema informatico aziendale per comunicare ai lavoratori notizie d'interesse sindacale;
 d) il diritto di disporre di locali idonei di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
  e) il potere di negoziare le condizioni di lavoro e ogni altra questione attinente all'attività lavorativa; tale potere negoziale concerne sia i contratti collettivi di lavoro, contenenti una disciplina generale dei rapporti di lavoro aziendali, sia gli accordi aziendali contenenti la disciplina di specifiche questioni.
        2. I componenti della rappresentanza sindacale elettiva godono delle tutele di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
        3. Per lo svolgimento del loro mandato i soggetti di cui al comma 2 possono usufruire di permessi con le modalità di cui agli articoli 23 e 24 della citata legge n. 300 del 1970. I permessi retribuiti non possono essere inferiori a novantasei ore annue per ogni componente la rappresentanza sindacale elettiva.
        4. Per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché per la tutela della libera esplicazione della attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, le rappresentanze sindacali elettive e i loro componenti sono legittimati a ricorrere all'azione di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
        5. Le rappresentanze sindacali (RSU-RSA) elette con criteri difformi da quelli previsti dalla presente legge devono essere rinnovate, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8. (Formazione del contratto collettivo di lavoro nazionale o territoriale o dell'accordo aziendale, con efficacia erga omnes).
1.      Affinché il contratto collettivo di lavoro o l'accordo aziendale acquisti efficacia vincolante per tutti gli occupati è necessario che lo stesso, una volta approvato dalla maggioranza dei componenti le rappresentanze sindacali elettive, venga successivamente ratificato dalla maggioranza dei presenti all'assemblea degli occupati, convocata allo scopo.




        2. Il contratto o l'accordo collettivo continua a produrre i propri effetti dopo la scadenza o dopo la disdetta fino a che non intervenga un nuovo contratto o accordo collettivo. Alla negoziazione del contratto di lavoro o dell'accordo aziendale hanno diritto di partecipare, previa informazione al datore di lavoro, rappresentanti sindacali o esperti designati dai sindacati rappresentativi della provincia.
        3. Il comma 1 del presente articolo si applica anche ai contratti collettivi stipulati a livello provinciale o regionale, vincolanti per tutti gli occupati.

Art. 9. (Elezione dei delegati per la formazione delle rappresentanze sindacali di categoria).
        1. Le rappresentanze sindacali elettive eleggono al proprio interno i delegati, che a livello provinciale, regionale e nazionale concorrono a formare le rappresentanze sindacali di categoria.
        2. Hanno diritto a partecipare all'elezione tutti i componenti la rappresentanza sindacale elettiva della categoria nel relativo ambito territoriale.
        3. Il numero dei delegati è stabilito con accordo dalle organizzazioni sindacali rappresentative della categoria, in ciascun ambito territoriale; tale numero deve comunque consentire a qualsiasi organizzazione sindacale che abbia superato il 5 per cento dei voti espressi nell'ambito territoriale di riferimento l'elezione di almeno un delegato.
        4. Avvenuta la proclamazione degli eletti, ciascuna organizzazione sindacale o gruppo di lavoratori che abbia ottenuto l'elezione di uno o più candidati, provvede, nei quindici giorni successivi, a integrare la rappresentanza sindacale di categoria con un numero di componenti pari a quello degli eletti nella propria lista.
        5. Alla rappresentanza sindacale di categoria integrata ai sensi dei commi 3 e 4 compete il potere di stipulare il contratto collettivo di lavoro per l'ambito territoriale che le è proprio.

Art. 10. (Indizione del referendum).
Il referendum può essere richiesto, entro trenta giorni dalla data di stipula, da un numero di lavoratori pari al 10 per cento di quelli appartenenti al settore interessato; nel caso del contratto collettivo nazionale la richiesta deve essere sottoscritta dal 3 per cento dei lavoratori interessati con un limite massimo di 10 mila lavoratori, entro quarantacinque giorni dalla data di stipula. L'indizione dei referendum e le modalità di svolgimento sono disciplinati con apposito regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Capo II Diritti dei lavoratori

Art. 11. (Diritti indisponibili).
        1. L'approvazione da parte dell'assemblea dei lavoratori occupati nell'unità interessata è necessaria anche nelle ipotesi in cui venga rinegoziato, con riferimento a uno specifico gruppo o settore dell'unità di lavoro, un diritto di origine contrattuale.
        2. I contratti e gli accordi collettivi non possono disporre dei diritti soggettivi dei lavoratori.
        3. I contratti e gli accordi collettivi non possono derogare alle disposizioni vigenti, salvo che queste lo consentano espressamente.
        4. Sono comunque fatte salve le clausole più favorevoli ai lavoratori.
        5. Salvo il caso previsto al comma 4, le clausole dei contratti e degli accordi collettivi difformi dalle disposizioni vigenti inderogabili sono sostituite di diritto dalle norme suddette. I contratti e gli accordi collettivi non possono derogare alle clausole di contratti o di accordi collettivi di diverso livello, salvo che queste ultime lo consentano espressamente e fatte salve, comunque, le clausole più favorevoli ai lavoratori.
        6. Per accertare se la clausola collettiva è meno favorevole ai lavoratori della norma legislativa o di altra norma collettiva, occorre valutare la disciplina complessivamente disposta per il medesimo istituto.




        7. La clausola contrattuale che introduce una disciplina meno favorevole ai lavoratori rispetto a quella prevista dalla legge non acquista efficacia se non viene ratificata mediante referendum tra i lavoratori interessati con voto favorevole della maggioranza dei votanti.


        8. Il nuovo contratto o accordo collettivo può essere rifiutato da singoli settori di lavoratori mediante referendum di separazione; nei confronti dei lavoratori che hanno rifiutato il nuovo contratto o accordo collettivo continua ad applicarsi il contratto o l'accordo collettivo precedente.
        9. Ai fini di cui al comma 1 s'intende per singolo settore di lavoratori un insieme di addetti che presenti caratteristiche omogenee in relazione all'oggetto, al luogo o al tempo della prestazione lavorativa.

Art. 12. (Trattamenti economici discriminatori).
        1. E' vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Tutti i lavoratori hanno pari diritti e, a parità di lavoro, medesimi retribuzioni e inquadramenti.
        2. E' vietata la concessione di retribuzioni differenziate tra lavoratori svolgenti, a parità di lavoro prestato, mansioni analoghe, salvo diverse previsioni normative o contrattuali.
        3. Il pretore, su domanda del lavoratore nei cui confronti è stata attuata la discriminazione ai sensi dei commi 1 e 2, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro ad adeguare con effetto retroattivo l'inquadramento o la retribuzione del dipendente discriminato al livello di quella del dipendente avvantaggiato.

Art. 13. (Reintegrazione nel posto di lavoro e recessione per giusta causa).
        1. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
        "Il giudice del lavoro stabilisce nella sentenza o nel provvedimento con i quali ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro le modalità di esecuzione della stessa. La non ottemperanza è punita con la pena di cui all'articolo 650 del codice penale e la condanna alla pena detentiva comporta l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 35-bis del codice penale.
        Al prestatore di lavoro che recede per giusta causa dal contratto di lavoro a tempo indeterminato compete l'indennità sostitutiva di preavviso, oltre a un'ulteriore indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Tale indennità può essere ridotta sino alla metà dal giudice per comprovata lievità dell'inadempimento del datore di lavoro; può però essere aumentata sino a trenta mensilità nei casi di inadempimento di particolare gravità. Nelle imprese che occupino più di duecento dipendenti e nei casi particolarmente gravi il giudice può anche disporre, in aggiunta all'indennità di cui sopra, il pagamento, in favore del prestatore di lavoro, di una somma corrispondente alla normale retribuzione mensile, fino al reperimento di una nuova occupazione. La revoca delle dimissioni, che determina la ricostituzione immediata del rapporto, deve essere comunicata al datore di lavoro mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro sette giorni da quello delle dimissioni".
        2. All'articolo 2118 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        "Le dimissioni del prestatore di lavoro possono essere revocate con effetto retroattivo con la perdita del trattamento economico dal giorno delle dimissioni sino a quello della revoca delle stesse".

Art. 14. (Tutela del lavoro atipico).
A tutti i rapporti di lavoro che siano connotati da un carattere coordinato e continuativo e integrati nell'organizzazione del datore di lavoro per la realizzazione dei fini da questi perseguiti si applicano le norme di cui all'articolo 18 e al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.



Capo III Poteri negoziali dell'assemblea degli occupati

Art. 15. (Convocazione dell'assemblea degli occupati e modifica all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300).
        1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:
        "L'organizzazione sindacale rappresentativa o il gruppo di lavoratori che nell'unità di lavoro raccolga, a tal fine, l'adesione o le firme di almeno il 10 per cento degli occupati, ovvero di almeno cento occupati nelle unità di lavoro o amministrative con più di 3 mila dipendenti, ha facoltà di convocare l'assemblea degli occupati durante l'orario di lavoro, nei limiti di quindici ore annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione".
        2. Il terzo comma dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:
        "Alle riunioni ed alle assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato nonché esperti designati dalle associazioni sindacali".

Capo IV Organizzazioni sindacali rappresentative


Art. 16. (Organizzazione sindacale rappresentativa a livello di unità produttiva o amministrativa, provinciale, regionale e nazionale).
        1. E' organizzazione sindacale rappresentativa quella che in una unità produttiva o amministrativa, individuata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, ed in ogni provincia o regione, o a livello nazionale, raggiunga almeno uno dei seguenti indici:
            a) unità produttiva o amministrativa: consenso pari al 5 per cento dei voti espressi nell'elezione delle rappresentanze sindacali elettive;
            b) a livello provinciale: consenso pari al 3 per cento dei voti espressi nell'elezione delle rappresentanze sindacali elettive della provincia da parte degli occupati nella medesima categoria definita dall'ambito di applicazione del contratto nazionale o comparto della pubblica amministrazione;
            c) a livello regionale: consenso pari al 3 per cento dei voti espressi nell'elezione delle rappresentanze sindacali elettive della regione da parte degli occupati nella medesima categoria definita dall'ambito di applicazione del contratto nazionale o comparto della pubblica amministrazione;
            d) a livello nazionale: consenso pari al 3 per cento dei voti espressi nell'elezione delle rappresentanze sindacali elettive da parte degli occupati nella medesima categoria definita dall'ambito di applicazione del contratto nazionale o comparto della pubblica amministrazione.
        2. In ogni caso, per acquisire la qualifica di sindacato rappresentativo, ai vari livelli, le organizzazioni sindacali dei quadri devono aver ricevuto adesioni non inferiori al 10 per cento degli appartenenti alla categoria dei "quadri".
        3. Ogni organizzazione rappresentativa in almeno quattro settori o comparti nazionali è componente di diritto del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) con propri rappresentanti.
        4. Le designazioni nel CNEL dei rappresentanti lavoratori dipendenti pubblici e privati, dei lavoratori autonomi nonché delle imprese CNEL sono effettuate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        5. Le organizzazioni rappresentative sul piano nazionale in almeno quattro categorie o comparti sono consultate in sede governativa su questioni di interesse generale.

Art. 17. (Modifica all'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300).
        1. All'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        "A tutte le associazioni sindacali, indipendentemente dal grado di rappresentatività, deve essere garantito il diritto di cui all'articolo 25 nonché l'utilizzo del sistema informatico aziendale per comunicare ai lavoratori notizie di interesse sindacale".


Art. 18. (Diritti dell'associazione sindacale rappresentativa).
        1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 17 della presente legge, le associazioni sindacali rappresentative hanno diritto ad usufruire di un idoneo locale per le riunioni, indire assemblee fuori e durante l'orario di lavoro secondo modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi. Il diritto di convocare assemblee fuori e durante l'orario di lavoro per un massimo di due ore compete nella fase elettorale anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 4.
        2. Ogni organizzazione sindacale rappresentativa nelle province ha facoltà di convocare l'assemblea degli occupati nell'unità di lavoro, cui può partecipare un rappresentante dell'organizzazione sindacale; anche all'assemblea convocata, ai sensi del presente comma, si applicano le norme di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 15 della presente legge.
        3. E' fatto obbligo alle imprese di convocare le organizzazioni sindacali rappresentative per l'espletamento di procedure derivanti da norme contrattuali o di legge e per comunicazioni o negoziati su materie inerenti il rapporto di lavoro.
        4. Il medesimo obbligo di cui al comma 3 è stabilito per le organizzazioni datoriali e le pubbliche amministrazioni in relazione alla contrattazione nazionale di categoria o di comparto o di livello territoriale. Viene inoltre espressamente introdotto il principio dell'obbligo di parità di trattamento tra le organizzazioni sindacali previste come rappresentative ai vari livelli dalla presente legge. E' fatto espresso divieto ai datori di lavoro di porre in essere comportamenti che determinino una disparità di trattamento tra organizzazioni sindacali dello stesso livello. Qualunque violazione del principio di parità costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 19. (Diritti dei lavoratori che ricoprono incarichi sindacali a livello provinciale, regionale o nazionale, e modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300).
        1. Le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono cariche a livello provinciale, regionale o nazionale negli organi direttivi di un'organizzazione sindacale rappresentativa, hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di novantasei ore su base annua.
        2. Ai lavoratori che ricoprono cariche negli organi direttivi di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dall'articolo 31, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
        3. Ai lavoratori che ricoprono cariche negli organi direttivi di cui al comma 1, che non abbiano richiesto l'aspettativa si applica l'articolo 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
        4. La partecipazione alle trattative dei componenti la rappresentanza aziendale elettiva e dei lavoratori che ricoprono cariche negli organi direttivi di cui al comma 1 ai fini della retribuzione è considerata nei limiti dell'orario di lavoro normale giornaliero.
        5. L'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è abrogato.
        6. Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è abrogato.

Art. 20. (Diritti dell'associazione sindacale).
        1. Assemblee non retribuite, fuori dall'orario di lavoro, possono essere convocate da tutti i sindacati regolarmente costituiti e da gruppi di lavoratori che raccolgono le firme di almeno il 3 per cento degli occupati, ovvero di almeno cento occupati nelle unità di lavoro con più di 3 mila dipendenti.
        2. Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso, rappresentanti sindacati o esperti da questi designati.
2.      Le organizzazioni sindacali hanno diritto di richiedere permessi non retribuiti per la partecipazione dei lavoratori a convegni, congressi ed il diritto di riscuotere i contributi associativi attraverso la cessione di credito.






Art. 21. (Delegati alla sicurezza e comitati europei d'azienda).
        1. L'elezione dei delegati alla sicurezza previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dei comitati europei d'azienda è regolata ai sensi degli articoli 1, 4, 5 e 6 della presente legge.

Art. 22. (Elezione dei comitati di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali).
        1. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori nei comitati di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali, nella commissione nazionale per l'impiego ed in altri organismi aventi rilevanza pubblica, anche di ambito locale, che prevedono la partecipazione di rappresentanze delle organizzazioni sindacali avviene con elettorato attivo e passivo di tutti i lavoratori interessati, con voto segreto e con sistema proporzionale.
        2. Possono presentare liste per le elezioni previste dal presente articolo le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
        3. Qualora le elezioni suddette non abbiano rilevanza nazionale possono presentare liste le organizzazioni sindacali che abbiano raggiunto in almeno quattro settori o comparti il consenso previsto dalle lettere b) o c) del comma 1 dell'articolo 16.

Art. 23. (Elezione degli organismi scolastici).

Per l'elezione dei componenti del consiglio scolastico ai vari livelli e dei componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione in rappresentanza dei lavoratori si applicano, per la presentazione delle liste, i criteri previsti dall'articolo 4, comma 2.

Capo V Garanzie democratiche per l'organizzazione dei sindacati rappresentativi

Art. 24. (Condizione per l'esercizio dei poteri delle organizzazioni sindacali rappresentative).
Le organizzazioni sindacali che raggiungono le percentuali di adesioni o di consensi di cui all'articolo 16, per esercitare i poteri previsti dal capo IV della presente legge, devono adottare statuti che sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

Art. 25. (Competenza della magistratura del lavoro).
Il pretore in funzione di giudice del lavoro è competente per ogni controversia relativa all'applicazione della presente legge e dei relativi regolamenti di attuazione.
Al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo le parole: "organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse" sono inserite le seguenti: "ovvero dei rappresentanti nazionali delle associazioni medesime, qualora il dedotto comportamento abbia portata o esplichi efficacia eccedente l'ambito locale".

Capo VI Norme in materia di contributi associativi alle organizzazioni sindacali


Art. 26. (Modalità di versamento dei contributi associativi).
        1. Dopo il primo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti i seguenti:
        "I dipendenti pubblici e privati hanno facoltà di cedere, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, alle proprie organizzazioni sindacali, per il pagamento dei contributi associativi, nella misura stabilita dai competenti organi statutari, una quota mensile della retribuzione e delle prestazioni erogate dal datore di lavoro per conto degli enti previdenziali, mediante trattenute e versamenti da effettuare a cura del datore di lavoro.
        I contratti collettivi possono stabilire ulteriori modalità per agevolare l'esercizio della facoltà di cui sopra garantendo la segretezza del versamento.
        La cessione è revocabile in qualsiasi momento. La revoca ha efficacia dal bimestre successivo alla effettiva manifestazione di tale volontà.
        La conferma periodica della adesione non può in ogni caso superare i quattro anni dalla precedente manifestazione di volontà".




Art. 27. (Disposizioni particolari per i lavoratori agricoli, i disoccupati e i lavoratori in mobilità).
        1. I lavoratori agricoli titolari dell'indennità ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione, nonché i beneficiari dell'indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) hanno facoltà di cedere, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, alle proprie organizzazioni sindacali, per il pagamento dei contributi associativi, nella misura stabilita dai competenti organi statutari, una quota mensile delle indennità erogate dagli enti previdenziali, mediante trattenute e versamenti da effettuare a cura degli enti medesimi.
        2. I contratti collettivi possono stabilire ulteriori modalità per agevolare l'esercizio della facoltà di cui sopra garantendo la segretezza del versamento.
        3. La cessione è revocabile in qualsiasi momento. La revoca ha efficacia dal bimestre successivo alla effettiva manifestazione di tale volontà.
La conferma periodica della adesione non può in ogni caso superare i quattro anni dalla precedente manifestazione di volontà.

Art. 28. (Contributi associativi derivanti da pensioni).
        1. Il primo comma dell'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è sostituito dai seguenti:
        "I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, e comunque per un solo trattamento pensionistico, dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative, hanno facoltà di cedere, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, alle proprie organizzazioni sindacali, per il pagamento dei contributi associativi nella misura stabilita dai competenti organi statutari, una quota mensile delle indennità erogate dagli enti previdenziali, mediante trattenute e versamenti da effettuare a cura degli enti medesimi.
        Appositi accordi tra enti previdenziali ed organizzazioni sindacali possono stabilire ulteriori modalità per agevolare l'esercizio della facoltà di cui sopra garantendo la segretezza del versamento.
        La cessione è revocabile in qualsiasi momento. La revoca ha efficacia dal bimestre successivo alla effettiva manifestazione di tale volontà.
        La conferma periodica della adesione non può in ogni caso superare i quattro anni dalla precedente manifestazione di volontà".

Art. 29. (Versamenti delle aziende).
Le aziende e gli enti, con cadenza bimestrale, inviano a ciascuna organizzazione sindacale l'elenco nominativo degli iscritti aggregati per i livelli di inquadramento e le relative somme cedute.

Art. 30. (Abrogazioni).
1.  L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e il comma 1 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono abrogati.


     p. la Cub
                                                                                                          P.Giorgio Tiboni
                                                                                                          Nicoletta La Gioia





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